Al fine di definire il criminologo professionista, prendiamo come base la definizione che è depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano:
Le attività oggetto della professione di Criminologo si fondano su specifiche tecniche e metodologie di carattere multidisciplinare e interdisciplinare volte allo studio degli autori di reato, delle vittime, delle modalità di esecuzione del crimine, dei tipi condotta criminale (e della conseguente reazione sociale), delle forme possibili di prevenzione e controllo, della rieducazione di soggetti devianti o criminali e del loro reinserimento sociale. Nei predetti ambiti, il criminologo svolge attività di consulenza, progettazione, analisi e ricerca nei campi investigativo, giudiziario, stragiudiziale e penitenziario.
Tale professione si sta sviluppando velocemente in molti Paesi, anche se non risulta ancora identificata o regolamentata da leggi specifiche, pertanto è inquadrabile tra le professioni o specializzazioni “non regolamentate”. Nonostante sia una professione non regolamentata, sarà facile trovare concorsi pubblici che, per accedere come criminologo, richiedono la laurea in psicologia o giurisprudenza e un successivo master universitario. Una contraddizione in termini che deve essere chiarita, in quanto appare incongruente che l’accesso ad una professione non regolamentata sia sottoposto a restrizioni di tal tipo.
I percorsi professionali, invece, svolti anche da persone laureate e non laureate, possono certamente essere utilizzati per svolgere la professione di criminologo (anche se sarebbe opportuno appartenere ad una associazione professionale che garantisca l’alto livello di formazione e qualità del professionista), negli ambienti privatistici oppure come specializzazione nell’ambito di professioni già svolte (come è il caso delle forze dell’Ordine per esempio). Nulla vieta di poter essere inseriti nell’elenco dei periti di un Tribunale, facendone richiesta, solitamente, all’Ufficio di Presidenza. Né di lavorare in collaborazione con avvocati e psicologi.
Polizze possibili (vedi in area riservata per contattare la Compagnia convenzionata)
- Assicurazione professionale (copertura per i danni conseguenti all’esercizio delle tecniche professionali) ………… non prevista in quanto non si ritiene professione a rischio
- Conduzione studio (copertura per i danni a terzi all’interno del proprio studio professionale)…………………….a partire da euro 65,00
E’ ancora in fase di discussione la normativa tecnica europea per i criminologi
E’ ancora in fase di discussione la normativa tecnica europea per i criminologi
CORRETTEZZA PROFESSIONALE
- Il professionista, deve svolgere la professione non ordinistica o non regolamentata nel rispetto delle leggi del Paese ove vuole esercitare e si impegna a non sfociare in atti riservati a professioni regolamentate
- Il professionista deve informarsi, se, per l’esercizio della professione, lo Stato preveda titoli accademici o abilitazioni o iscrizioni ad Albi pubblici predisposti per legge
- Il professionista deve informarsi, se lo Stato ove vuole svolgere l’attività, non riservi determinati atti o competenze professionali ad altre professioni regolamentate in quello Stato stesso
- Nei casi 2 e 3 deve astenersi dal compiere atti o professioni, se non in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dallo Stato ospitante
- Il professionista non regolamentato non può fare diagnosi su stati di salute del cliente
CHIAREZZA E TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE
- Il professionista deve sempre informare il consumatore, mediante sottoscrizione di apposito modulo di consenso, della natura e posizionamento della propria prestazione professionale, se non già regolamentata dalla legge.
- Il professionista deve rispettare sempre le norme sulla privacy e trattamento dei dati
- Il professionista, si impegna a utilizzare strumenti o prodotti non invasivi e certificatamente o palesemente innocui per la salute del cliente e, nel caso in cui il proprio intervento possa avere una qualche influenza sulla salute del consumatore, deve sempre informare sulle eventuali controindicazioni
- Il professionista si impegna a svolgere le proprie prestazioni professionali sempre su soggetti sani e non affetti da patologie che potrebbero in qualche maniera interagire con la prestazione, a meno che non possieda qualifiche professionali sanitarie di base.
- Il professionista, che non possieda qualifiche sanitarie, nel caso in cui il cliente si rivolga per motivazioni legate ad uno stato di salute o patologico, così come definito dalla comunità scientifica, o per motivazioni e sintomi che, secondo l’apprezzamento comune, potrebbero sottintendere l’esistenza di uno stato patologico, deve obbligatoriamente informare il cliente che lo stato patologico o potenzialmente patologico, deve essere diagnosticato e curato da un professionista sanitario di riferimento, al quale il cliente potrà richiedere, altresì, l’eventuale compatibilità o incompatibilità della prestazione fornita dal professionista, rispetto allo stato di salute del cliente consumatore, rispetto alla quale la prestazione del professionista, pur non direttamente rivolta alla cura della patologia, potrebbe avere effetti indiretti.
- Il professionista si impegna a non utilizzare nelle comunicazioni, titolazioni accademiche, qualora non possieda titoli accademici ma solo titoli professionali.
COLLABORAZIONE, LAVORO IN EQUIPE e TUTELA DEL CONSUMATORE
- Il professionista deve sempre collaborare con equipes sanitarie e sotto la direzione di queste, qualora agisca nell’ambito di programmi sanitari o di interesse sanitario, salvo leggi diverse
- A tutela del consumatore, il professionista deve impegnarsi nel dotarsi di polizze assicurative adeguate e di un aggiornamento professionale adeguato.
- Il professionista potrà mostrare al cliente consumatore, la propria iscrizione al Registro Jean Monnet, solo se in regola con la quota associativa annuale.
Roberta Frison
